Grande clamore suscita la notizia che le lezioni di scuola guida sono "da sempre" soggette all'Iva ordinaria del 22% e non all'esenzione, come finora ritenuto anche dalla stessa Agenzia delle Entrate. L'inghippo nasce dalla Direttiva UE che contiene un'esenzione specifica per talune attività didattiche: “l'educazione dell'infanzia e della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”. Analoga esenzione è riprodotta nell'art. 10, c. 20 D.P.R. 633/1972.
L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che l'esenzione (risoluzione 26.09.2005, n. 134/E e circolare 18.03.2008/E, n. 22) si applicasse anche alle attività didattiche-formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida.
Sulla questione è intervenuta recentemente la Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza 14.03.2019, causa C-449/17, ha escluso dall'esenzione Iva le lezioni di scuola guida "in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico o universitario". Secondo la Corte, “l'insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, quale...