Novità per i depositi commerciali di prodotti energetici
Limiti più stringenti per il rilascio delle licenze e maggiore trasparenza per i soggetti che vogliono approvvigionarsi di gasolio o benzina presso depositi commerciali.
La legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020, n. 178), all'art. 1, cc. 1128 e 1129, ha apportato modifiche all'art. 25 del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995), inserendo i cc. 6-bis e 6-ter.
L'art. 25 disciplina in via generica i depositi commerciali di prodotti energetici (recentemente rivisti nei loro limiti soggettivi, con l'ampliamento della platea di soggetti interessati da provvedimenti autorizzativi): la novella oggetto di attenzione ha comportato un aspetto che può apparire secondario (quello di cui all'art. 25, c. 6-bis), ma che a sommesso parere del sottoscritto è indicativo dell'intenzione del Legislatore nazionale di controllare in maniera sempre più profonda i soggetti coinvolti nel commercio di prodotti energetici: infatti, il c. 6-bis in materia di limiti soggettivi al rilascio delle licenze (o degli altri provvedimenti autorizzativi descritti dall'art. 25), richiama la normativa più stringente dell'art. 23, disciplinante i depositi fiscali: vengono, infatti, richiamati i medesimi requisiti soggettivi degli enti giuridici e delle persone fisiche, in tema di cause ostative al rilascio della licenza: pendenze di giudizi penali in corso per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, o casi di sentenza di condanna, anche non definitiva.
Degna invece di maggiore attenzione, quantomeno sul versante applicativo, pare la disposizione del successivo c. 6-ter; in tale disposizione, infatti,...