Rivisti in chiave di semplificazione, ma in alcuni casi anche di stravolgimento alcune delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in vigore dal 3.08.2017. È con la L. 4.07.2024, n. 104 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19.07.2024, n. 168) che sono state apportate modifiche ad alcune diposizioni contenute nel D.Lgs. 3.07.2017, n. 117. Di seguito, si illustrano le più rilevanti.
Attività diverse e sponsorizzazioni - Chiariti i limiti entro cui è possibile, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, a condizione che i proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche (nuovo art. 6 del Cts).
Acquisto della personalità giuridica per le imprese sociali - Previsto per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione (oltre che per le imprese sociali, come attualmente previsto) che l’iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts),...