Novità per l’imposta di bollo dovuta sui contratti pubblici
Nuove regole per l’assolvimento del bollo sui contratti pubblici, tra queste l’onnicomprensività e la graduazione in base al valore del contratto e non più alla sua dimensione, una soglia di esenzione.
Il 1.07.2023 diventerà pienamente operativo il D.Lgs. 36/2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici. Da quella data entreranno in vigore anche tutte le novità concernenti l’applicazione dell’imposta di bollo su tali contratti. Novità che, finalmente, vanno nella direzione della semplificazione, operanti sul piano del calcolo, dell’esenzione e delle responsabilità e, naturalmente, sulle modalità di pagamento.
La spinta di questi ultimi anni alla contrattualizzazione con sistemi elettronici tra stazioni appaltanti e suoi fornitori ha messo in evidenza l’inadeguatezza del D.P.R. 642/1972, la disciplina dell’imposta di bollo, concepita quando la telematica non esisteva. Sebbene al decreto siano state affiancati alcuni provvedimenti appositamente riguardanti documenti elettronici, questi hanno avuto effetti “a macchia di leopardo”. Un esempio è il D.M. 17.06.2014 che regola l’assolvimento dell’imposta sulle fatture elettroniche e sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari, concetto sul quale sono sorti alcuni dubbi interpretativi, tra cui quello della riconducibilità a esso proprio dei contratti in forma elettronica, negata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 321/2019.
Tornando alle novità, ora la disciplina è contenuta nell’art. 18 del Codice, norma che, innanzitutto, regola le forme del contratto...