Altre imposte indirette e altri tributi
02 Ottobre 2026
Nuda proprietà di quote: l’esenzione divide Fisco e dottrina
Dopo gli interpelli nn. 115/2026, 116/2026 e 143/2026, l’Agenzia subordina l’esenzione ex art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 al pieno potere gestorio del beneficiario; la dottrina contesta questa lettura, in quanto in contrasto con la lettera della norma.
A 2 anni dalla riforma dell’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 operata dal D.Lgs. 139/2024, la prassi del 2026 sta delineando un’interpretazione del regime di esenzione dall’imposta di successione e donazione più rigorosa della lettera della norma. Quest’ultima, per stabilire cosa i beneficiari debbano fare nel quinquennio successivo al trasferimento per non decadere dal beneficio, distingue infatti 3 situazioni diverse tra loro. In tal senso:- se oggetto del trasferimento è un’azienda: è sufficiente che i beneficiari ne proseguano l’attività;- se si tratta di una partecipazione in una società di capitali: occorre che essi ne conservino il controllo ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1) c.c.;- se la partecipazione riguarda altre quote sociali (comprese quelle di società di persone), la legge si accontenta della semplice “titolarità del diritto” sulla quota, senza altre condizioni di tipo gestionale.Su questo impianto si sono innestati 3 recenti interpelli, che ne hanno ristretto l’ambito applicativo. In particolare, con la risposta all’interpello 4.06.2026, n. 115, relativa a un patto di famiglia in cui il fondatore trasferiva ai figli il 40,75% di una holding (78,36% dei voti) riservandosi azioni con diritti di veto, l’Agenzia ha negato l’esenzione perché quei veti comprimevano di fatto il potere decisionale dei figli, arrivando a contestare come abusiva l’intera sequenza conferimento-donazione. Anche nella risposta 13.07.2026, n. 143,...