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Società 13 Novembre 2023

Nullità del patto di ricognizione del debito in favore del socio

La nullità si giustifica in ragione del contrasto che una simile pattuizione genera con le norme imperative che regolano il contratto sociale.

Come noto, i conferimenti versati dai soci al momento della sottoscrizione della quota sociale entrano a far parte del capitale di rischio, con cui la società fa fronte a situazioni emergenziali: pertanto, il socio non può mai vantare il diritto alla restituzione dello stesso. Un tale diritto potrebbe sorgere solo nel caso in cui il socio abbia erogato a titolo di mutuo somme in favore della società, ma in tale ipotesi questi soggiace all’onere di provare la natura di finanziamento del versamento. Il negozio di ricognizione in parola sarebbe contrario alla previsione di cui all’art. 2265 c.c., che vieta il cd. patto leonino, mediante il quale uno o più soci vengono esclusi dagli utili o dalle perdite, in aperto contrasto con la causa del contratto sociale. In particolar modo, la restituzione di una somma pari alla quota versata a titolo di conferimento e di sovrapprezzo consentirebbe al socio di sottrarsi al rischio d’impresa, con ciò intaccando la ragion d’essere del contratto di società (art. 2247 c.c.). È stato così affermato dalla Corte di Cassazione che il negozio di ricognizione di debito rilasciato dalla società di capitale a favore del socio, attraverso cui la società intende far conseguire al socio il diritto di recedere dalla società e di ottenere un importo del tutto corrispondente a quanto versato a titolo di conferimento in conto capitale e di sovrapprezzo...

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