RICERCA ARTICOLI
Società 26 Gennaio 2023

Nullità delle delibere per vizi di convocazione dell’assemblea

Il rispetto formale e sostanziale delle fasi prodromiche all’adozione della delibera assembleare può avere conseguenze più o meno rilevanti sull’efficacia della delibera stessa.

Una convocazione assente o incompleta (che rileva nell’ambito del regime di nullità dettato per le s.r.l. quale “assenza assoluta di informazione”) determina necessariamente la nullità della delibera eventualmente assunta. Ne discende uno stringente onere di allegazione in capo alla società che dovrà sempre dimostrare di aver regolarmente e tempestivamente adempiuto agli specifici adempimenti fissati per la convocazione dell’assemblea. È pacifico, infatti, che, in caso di impugnazione di delibera da parte di un socio che abbia dimostrato la sua mancata partecipazione all’assemblea, incombe sulla società convenuta l’onere di provare di avere inviato l’avviso di convocazione. Tale principio non subisce deroghe nel caso in cui la società rimanga contumace (Tribunale delle imprese di Milano, sentenza del 11.04.2022). La giurisprudenza di merito sembra concorde nel ribadire che “il socio attore in un giudizio contumaciale è sollevato dall’onere di provare il mancato invio dell’avviso di convocazione poiché, in forza dei principi del riparto dell’onere della prova in materia di responsabilità contrattuale e della prossimità alla fonte di prova, si deve considerare che l’obbligo di comunicare la convocazione è in capo alla società (art. 2479-bis, c. 1 c.c.) sicché, in un rapporto di natura contrattuale, quale...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.