La Cassazione, con l'ordinanza 3.10.2019, n. 24701, ha dichiarato inammissibile l'accertamento notificato al precedente amministratore, in carica nell'anno oggetto di accertamento. La persona fisica che, pur avendola ricoperta in passato, non rivesta attualmente la carica di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali, non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa e quindi la notifica a un destinatario non legittimato è nulla. Con la sentenza n. 354/32/13, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto avverso la sentenza n. 92/17/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito C.T.P.), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento concernente Ires, Irap e Iva relativo all'anno d'imposta 2004 ed emesso nei confronti di una Srl. L'avviso di accertamento era stato notificato all'ex amministratore in ragione della sua qualità di rappresentante legale della menzionata società e la C.T.P. respingeva il ricorso del contribuente; la sentenza della C.T.P. veniva appellata.
Su queste premesse, la C.T.R. motivava il rigetto dell'appello evidenziando che:
- la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti dell'ex legale rappresentante si giustificava in ragione della qualità di legale rappresentante della Srl alla...