Il caso che presentiamo riguarda un accertamento di tipo “induttivo puro” a carico di un notaio per presunta irregolarità del conto cassa. In particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva fondato l'accertamento sul presupposto che il conto cassa del professionista presentava un saldo superiore a mezzo milione di euro. Da ciò scaturiva l'accertamento basato sullo scostamento delle medie di settore, prescindendo dal contenuto delle scritture contabili.
Il notaio aveva presentato ricorso e, risultando soccombente nei giudizi di merito, ricorreva alla Suprema Corte. Le norme coinvolte nel tema in commento sono essenzialmente l'art. 39, c. 2, lett. d) D.P.R. 600/1973, l'art. 55, c. 2, n. 3) D.P.R. 633/1972, l'art. 19 D.P.R. 600/1973 e l'art. 2 D.P.R. 570/1996. L'accertamento c.d. “induttivo puro” può essere emesso, secondo le norme sopra richiamate, solo quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel complesso le scritture contabili per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. In tali casi, pertanto, l'Amministrazione Finanziaria, in presenza di contabilità inattendibile, può prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili e accertare induttivamente il maggior reddito utilizzando presunzioni anche non dotate dei...