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Imposte e tasse 01 Marzo 2023

Nullo l'avviso 2015 se l'atto è formato dopo il 31.12.2020

Se l’Amministrazione non fornisce in giudizio la prova della tempestiva formazione entro il 31.12.2020 dell’avviso di accertamento relativo all’annualità 2015, la rettifica è nulla per decadenza dei termini.

Riferimento normativo - Nell’ambito della convulsa legislazione d'emergenza emanata durante la pandemia da Covid-19, l'art. 157, c. 1 D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77, ha previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadevano tra l'8.03 e il 31.12.2020, dovevano essere emessi entro il 31.12.2020 e notificati tra il 1.01 e il 31.12.2021, termini, successivamente modificati in 1.03.2021 e 28.02.2022. Gli avvisi di accertamento per l’annualità chiusa al 31.12.2015, in scadenza tra 8.03.2020 e 31.12.2020, soggiacevano dunque ai richiamati termini di decadenza. Concetto di atto emesso - L'art. 157, c. 5 D.L. 34/2020 ha stabilito che l'elaborazione o l'emissione degli atti impositivi o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima. La stessa Amministrazione finanziaria (circolare 20.08.2020, n. 25/E, § 3.10.6) ha approfondito il concetto di “emissione” dell’atto e impartito le opportune direttive agli uffici periferici sulla "gestione" degli atti impositivi al fine di documentarne la loro materiale emissione...

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