Con l’approvazione della Direttiva IVA 6.11.2018, che modifica la Direttiva 2006/112/UE, si chiude la discussione durata oltre 20 anni sull'equiparazione tra i prodotti editoriali digitali e quelli cartacei. Già, perché tutti concordano sul principio di neutralità fiscale dei prodotti rispetto al mezzo di fruizione (tradizionale o elettronico), però quando si tratta di declinarlo nella pratica cominciano i problemi.
Ma quale circostanza ha vinto la resistenza dei Paesi più ortodossi? Non è stato il principio di neutralità tra supporto cartaceo e digitale, né l’evoluzione tecnologica che ha ridotto le differenze di fruizione tra i due formati.
Il cambiamento si è reso possibile solo con il cambio del luogo di tassazione che, dal 1.01.2015, vuole che l’IVA su tutti i servizi forniti per via elettronica sia dovuta nello Stato membro del destinatario. Senza la paura della concorrenza fiscale di Paesi a fiscalità più bassa (ed efficienza più alta) come il Lussemburgo, i governanti europei hanno accettato la nuova direttiva che demanda ai singoli Paesi la facoltà di applicare ai prodotti digitali le aliquote ridotte già previste per i corrispondenti prodotti cartacei. Nella nuova direttiva, che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU, si deroga all’esclusione delle aliquote ridotte per i servizi elettronici quando...