Estero 09 Gennaio 2026

Nuova esenzione Iva per il trasporto internazionale

La non imponibilità Iva dei trasporti internazionali è stata estesa soggettivamente ai servizi resi da intermediari.

Con la pubblicazione del D.Lgs. 4.12.2025, n. 186, recante Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, viene modificata la non imponibilità Iva del trasporto internazionale di cui all’art. 9, c. 3 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Ricordiamo che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili Iva i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile (art, 9, c. 1, n. 2 D.P.R. 633/1972). Tali prestazioni non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di spedizione (art. 9, c. 3 D.P.R. 633/1972) ora anche resi da intermediari.

L’art. 12 D.Lgs. 186/2025 estende quindi il regime della non imponibilità Iva ai servizi di trasporto internazionale resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari.
In altre parole, nell’art. 9, c. 1 D.P.R. 633/1972 si precisa l’ambito oggettivo della non imponibilità. Nel c. 3, invece, il legislatore ha indicato l’ambito soggettivo dell’esclusione dal beneficio fiscale poiché le prestazioni relative al trasporto di beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile Iva non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali. Si ricorda che il c. 3 è stato aggiunto dall’art. 5-septies D.L. 146/2021, con cui si è inteso circoscrivere l’ambito applicativo del regime di non imponibilità Iva previsto per i trasporti internazionali, escludendo i servizi resi a committenti diversi da quelli espressamente individuati dall’art. 9.

L’ultima modifica, operata dal D.Lgs. 186/2025, intende ampliare l’ambito soggettivo della non imponibilità, stabilendo che tali prestazioni godono del beneficio fiscale anche se sono rese a intermediari dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario di beni o del prestatore di servizi di spedizione.
Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, l’intervento in oggetto intende modificare una prassi applicativa, confortata dal parere dell’Agenzia delle Entrate del 6.07.2022, n. 392 reso a seguito di interpello, con cui era ritenuta imponibile Iva una prestazione di trasporto internazionale che un vettore principale affida a un vettore terzo, cosiddetta subvezione.

L’inclusione delle prestazioni effettuate da un subvettore rientrano, sempre secondo la relazione illustrativa, tra le “esenzioni” Iva previste dall’art. 153 della Direttiva (UE) n. 2006/112/CE, la quale permette di considerare non imponibili le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi quando intervengono nelle operazioni connesse alle esportazioni o ai trasporti internazionali, come affermato tra l’altro dalla sentenza 8.11.2018, C-495/17 Cartrans Spedition SRL.