Il legislatore, con il D.Lgs. 112/2017 aveva l'obiettivo di perseguire finalità e obiettivi etici senza però precludere alle imprese la possibilità di “fare business”. È nata così la nuova impresa sociale con lo scopo di perseguire il bene comune, investendo in attività e settori di pubblica utilità.
Le imprese che “esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività” (art. 1, D.Lgs. n. 112/2017) possono completare l'azione delle istituzioni pubbliche in ambiti quali l'assistenza domiciliare, l'inclusione sociale e i servizi all'infanzia e all'invecchiamento attivo, ottenendo anche vantaggi fiscali ed economici. Per poter procedere alla sua istituzione, l'atto costitutivo (da depositare entro 30 giorni in apposita sezione, a cura del notaio o degli amministratori al Registro delle Imprese del luogo della sede legale della società), deve indicare la forma giuridica prescelta (tra tutte quelle indicate anche dal Libro V del Codice Civile), la denominazione (la ragione sociale dell'impresa deve riportare sempre, in qualsivoglia...