Il Senato ha approvato con modifiche, in data 17.12.2019, il testo della legge di conversione del D.L. 124/2019 della Camera, confermando integralmente la disposizione contenuta nell'art. 57-ter (Organo di revisione economico-finanziario), che prevede testualmente: "Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15.02.2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento.
Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'Interno 15.02.2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'art. 1, c. 2, del decreto, avvenga a livello provinciale”.
Questa norma da un lato ha intaccato i principi di indipendenza e terzietà che caratterizzano la figura del revisore pubblico nel caso di nomina politica del Presidente dei revisori da parte del Consiglio Comunale, dall'altro ha ristretto, a livello provinciale, l'estrazione dei controllori riducendo fortemente la possibilità di essere nominati per chi risiede nelle Province con un piccolo numero di Comuni (per esempio Trieste e Prato, che hanno rispettivamente 6 e 7 Comuni).
Per contrastare questa iniqua disposizione normativa sono intervenute sia l'associazione nazionale dei revisori degli enti locali, che ha depositato una petizione con oltre 2.000 firme, sia le associazioni professionali dei commercialisti, che hanno espresso il loro dissenso attraverso la pubblicazione di comunicati stampa. Anche chi scrive ha espresso a tutti i senatori la propria contrarietà via e-mail, invitando i parlamentari a non approvare tale disposizione e a lasciare immutata la procedura di nomina per sorteggio del Presidente del collegio e l'ambito regionale per l'estrazione del controllore.
Purtroppo questi tentativi, finalizzati a stimolare le riflessioni dei parlamentari sul ruolo del revisore legale nella pubblica amministrazione e sull'evidente conflitto di interesse che lega il controllato (nel suo potere politico di nomina) al controllore, non hanno trovato riscontro nella maggioranza dei senatori, i quali hanno anche disatteso un emendamento finalizzato a mantenere intatta l'attuale procedura di nomina.
Considerato che tali proposte non sono state accolte e tenuto conto che può concretizzarsi una tendenza al ritorno della nomina politica dell'organo di controllo negli enti locali, è auspicabile che, nei mesi a seguire, venga avanzato un intervento normativo per chi crede nell'indipendenza e terzietà del revisore, così da ripristinare la procedura per estrazione dei revisori a livello regionale, escludendo ogni intento di nomina diretta, e riprendere la previsione contenuta nel decreto "Salva Roma" al fine di estendere questa procedura anche alle partecipate degli enti locali.
