All'annuale patologico ritardo nella determinazione delle percentuali di compensazione Iva applicabili alle cessioni di bovini e suini eravamo assuefatti, ma non anche all'ulteriore modifica in corso d'anno sempre con decorrenza dal 1.01.
L'art. 68, c. 1 del Decreto Sostegni-bis, inaspettatamente, eleva al 9,5% la percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di animali della specie bovina (compreso il genere bufalo), e suina per l'intero anno 2021 e, quindi, con decorrenza già dal 1.01.2021.
La modifica, inserita nell'ambito dei provvedimenti di carattere emergenziale a sostegno delle imprese ma, relativamente ai beni predetti (bovini e suini), fa seguito e si aggiunge agli interventi a carattere temporaneo che, di anno in anno (dal 2016), hanno previsto l'incremento delle percentuali di compensazione, rispettivamente al 7,65% per i bovini e al 7,95% per i suini, rispetto al precedente 7% applicabile per entrambe le tipologie di beni.
Si rammenta che la proroga dell'applicabilità per l'anno 2021 delle misure del 7,65% e 7,95% era stata recentemente confermata con D.M. 10.02.2021 (in G.U. 25.03.2021, n. 73) anch'esse confermate in ritardo rispetto alla decorrenza dal 1.01 dando origine a una situazione del tutto particolare per il sommarsi di due diverse misure ma con identica decorrenza.
E, infatti, poiché nel regime speciale Iva in agricoltura, la detrazione ex art. 19 D.P.R. 633/1972 è forfetizzata nella misura corrispondente alla percentuale di compensazione applicata all'ammontare delle operazioni imponibili in luogo dell'Iva sostenuta sugli acquisti, per l'anno in corso, nelle liquidazioni mensili e trimestrali...