È entrata in vigore dal 1.01.2024 la riforma del Fondo di garanzia per le PMI in applicazione del cosiddetto Decreto Anticipi (D.L. 18.10.2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2023, n. 191).
Le nuove disposizioni, che hanno validità per 12 mesi, confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small Mid-cap (imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), per enti del Terzo settore ed enti religiosi, la gratuità per le microimprese.
Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.
È con la circolare del 22.12.2023, n. 21 che il Medio Credito Centrale ha dettato le regole applicative delle misure previste dal D.L. 18.10.2023, n. 145. Ma andiamo con ordine e illustriamo le novità.
Importo massimo garantito - Viene confermato l’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale pari a 5 milioni di euro.
Nuove percentuali di copertura - Vengono rimodulate le percentuali di copertura che, fatta salva l’esclusione dei soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 5 del modello di...