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Imposte e tasse 23 Settembre 2022

Nuove (e confuse) regole per correggere gli errori contabili

Il Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022) ha modificato la disciplina riguardante la correzioni degli errori contabili: ottimo il principio, insignificante o quasi, purtroppo, la semplificazione.

La correzione di un errore contabile ha rilevanza civilistica e fiscale. Sul primo aspetto la disciplina è trattata dall’OIC 29, che definisce i criteri di rilevazione e rappresentazione, nel bilancio di esercizio e consolidato, di taluni fatti e partite con caratteristiche di straordinarietà e/o di non riferibilità all’attività ordinaria svolta dall’impresa nell’esercizio in cui sono rilevati. Ai fini fiscali, invece, la disciplina di riferimento è rappresentata dall’art. 83 Tuir, come modificato dall’art. 8 D.L. 73/2022. Nella previgente versione non era possibile attribuire rilevanza fiscale alle componenti di reddito emerse per effetto delle correzioni (cfr. principi IAS 8 e OIC 29), se non mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta “inquinato” dall’errore. Con la riformulazione della norma si prevede che i criteri di imputazione temporale valgono, ai fini fiscali, anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, escluso il caso in cui, per i componenti negativi di reddito, sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, ovvero per l’accertamento. Tali criteri, applicabili anche ai fini Irap, sono in vigore, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal periodo d’imposta 2022. Una notevole semplificazione,...

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