Nuove indicazioni per il rientro in Italia di docenti e ricercatori
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E/2022, ha fornito i necessari chiarimenti in merito all’estensione dell’agevolazione che prevede una detassazione consistente del reddito di lavoro dipendente e/o autonomo.
L'art. 44 D.L. 78/2010 dispone, nel rispetto di determinate condizioni, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia e l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente, ai sensi dell'art. 2 del Tuir, nel territorio dello Stato.
Ai sensi dell’art. 44, c. 3-quater, i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), rientrati in Italia entro il 31.12.2019 e che sono stati residenti in un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il suddetto periodo possono accedere al regime di favore (a sostegno, Agenzia delle Entrate, risposta n. 207/2019).
Si ricorda (Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2017) che l’agevolazione è riservata a docenti e ricercatori destinati a svolgere la loro attività di docenza e ricerca in Italia, che sono laureati e che sono stati residenti all'estero non in maniera occasionale, che hanno svolto attività di docenza o ricerca all'estero per 2 anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2 del Tuir e che svolgono in Italia attività di docenza e ricerca.
L'art. 1, c. 763 L. 234/2021...