Regime forfetario per ODV e APS - L’art. 2 D.Lgs. 186/2025 (Regime forfetario per le attività svolte dalle organizzazioni sociali) innalza la soglia di accesso al regime forfetario Iva da 65.000 a 85.000 euro, allineando la disciplina di ODV e APS a quella già prevista per le persone fisiche, esercenti attività di impresa o lavoro autonomo che adottano il regime agevolato della L. 190/2014. La norma si ricollega direttamente alla procedura di infrazione europea 2008/2010, aperta nei confronti dell’Italia per il recepimento delle esenzioni previste dall’art. 132 della Direttiva CE n. 2006/2012.
Parallelamente, viene modificato l’art. 86, c. 1 del CTS, riducendo il limite di accesso al regime forfetario per le attività commerciali svolte da ODV e APS da 130.000 a 85.000 euro. ODV e APS possono applicare il regime forfetario se, nel periodo di imposta precedente, hanno percepito ricavi commerciali, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro.
Semplificazioni Iva - Sempre in tema di ODV e APS, l’art. 5, c. 1 D.Lgs. 186/2025 contiene un’importante semplificazione ai fini Iva, sopprimendo la certificazione, memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (si veda art. 86, c. 8 del CTS), già prevista per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano la L. 398/1991.
Inoltre, al c. 2 dello stesso articolo viene eliminato il riferimento all’art. 9-bis D.L. 417/1991 (che permetteva alle associazioni pro loco e senza fini di lucro di optare per la L. 398/1991).
Si tratta di un coordinamento tecnico, dato che l’art. 9-bis è destinato a essere abrogato dal 2026, quando entrerà in vigore il regime fiscale degli ETS.
Soppressione dell’art. 89, c. 7 del CTS - L’art. 89, con la semplice sostituzione della parola Onlus con enti del Terzo settore di natura non commerciale, lega il diritto alle esenzioni alla qualifica “non commerciale” dell’ente. L’Agenzia delle Entrate (si veda risposta a interpello n. 475/2021) sostiene che sarebbe preclusa l’esenzione Iva per gli enti commerciali che svolgono le attività sociosanitarie di cui sopra, e, quindi, anche alle imprese sociali. Ma le motivazioni non convincono.
Si è proceduto quindi con l’art. 3 D.Lgs. 186/2025 a un riordino delle esenzioni Iva di cui all’art. 10, c. 1, nn. 15), 19) 20) e 27-ter D.P.R. 633/1972, eliminando il riferimento alla non commercialità dell’ETS come elemento soggettivo di accesso, includendo le cooperative sociali, ed escludendo le imprese sociali in forma societaria.
Viceversa, allo scopo di evitare trattamenti discriminatori per situazioni analoghe, l’art. 4 D.Lgs. 186/2025 prevede l’estensione dell’aliquota Iva del 5% (in analogia a quanto avviene per le cooperative sociali e loro consorzi) alle imprese sociali, costituite in forma di società, per alcune prestazioni sociosanitarie. Per le imprese sociali, costituite in forma societaria, l’aliquota ridotta sostituisce l’esenzione, risultando in alcuni casi più vantaggiosa per la detraibilità dell’imposta.
Proroga della esclusione da Iva per gli enti associativi - Infine, va segnalato l’art. 6 D.Lgs. 186/2025 che prevede la proroga della esclusione da Iva fino al 31.12.2035 per le attività degli enti associativi, che, ai sensi del D.L. 146/2021, sarebbero state classificate come esenti, comportando in tal modo l’obbligo di adempiere a tutti gli obblighi contabili previsti dal D.P.R. 633/1972. In pratica, fino al 31.12.2035 sono escluse da Iva le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica alla persona, nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto.
Infine, dobbiamo segnalare l’art. 7 D.Lgs. 186/2025 che contiene disposizioni in materia di sport. Sul fronte sportivo, il decreto chiarisce che il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 è applicabile anche agli enti sportivi non ETS (associazioni e società sportive dilettantistiche) che non superano 400.000 euro annui di proventi commerciali. Per gli enti associativi fuori dai registri Terzo settore e sport, dal 2026 troveranno applicazione le regole generali ai fini Iva e imposte dirette.
