Nuove regole di adesione automatica a Previdenza Cooperativa
Dal 1.07.2026 cambia la previdenza complementare nel settore: per i neoassunti scatta l’adesione automatica in 60 giorni con contribuzione piena. Guida agli obblighi informativi datoriali e alla gestione delle riassunzioni.
Quadro generale e campo di applicazione - Dal 1.07.2026 è in vigore il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare introdotto dalla L. 199/2025, che ha novellato l’art. 8 D.Lgs. 252/2005. Come illustrato dalla Circ. n. 1/2026 del Fondo Previdenza Cooperativa, la disciplina si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato che attivano un nuovo rapporto di lavoro a partire da tale data. La riforma non riguarda i contratti già in corso prima del 1.07.2026 (per i quali non è previsto alcun adempimento), né le categorie per le quali sussiste l’obbligo di destinare il Tfr ad altri enti previdenziali (es. ENPAIA). Per i datori di lavoro nascono precisi obblighi di informativa aziendale e di verifica formale all’atto dell’assunzione. Distinzione tra prima assunzione e lavoratori riassunti - La gestione operativa varia in relazione alla storia lavorativa del neoassunto: - lavoratori di prima assunzione: se entro 60 giorni dall’assunzione il dipendente non esprime una scelta diversa, scatta l’adesione automatica a Previdenza Cooperativa quale fondo pensione negoziale di riferimento per il comparto cooperativo. Il lavoratore conserva la facoltà di rinunciare all’adesione entro i 60 giorni (con effetto retroattivo ex tunc) oppure di aderire esplicitamente variando aliquote o comparti. Resta ferma la possibilità di indicare in sede esplicita una diversa forma pensionistica (fondo aperto o PIP), ma in tal caso, come...