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Imposte e tasse 15 Dicembre 2021

Nuove regole per la distruzione di prodotti sottoposti ad accise

Cambia la formulazione dell’art. 4 del Testo unico dopo le modifiche del D.Lgs. 180/2021, in vigore dal 29.11.2021.

Il D.Lgs. 5.11.2021, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.11.2021, in recepimento alla Direttiva dell’Unione Europea n. 2020/262, in materia di accise, ha riformulato completamente l’art. 4, D.Lgs. 504/1995, in materia di perdita, distruzione o calo di prodotti sottoposti al regime delle accise. L’intento del Legislatore europeo è infatti quello di proseguire il percorso di armonizzazione delle accise, oggetto di interessi economici rilevanti in quanto relativi a settori nevralgici: l’energia elettrica, il gas, gli oli minerali ed i prodotti energetici e petroliferi, nonché in ultimo le bevande alcoliche, restando esclusi gli oli lubrificanti, oggetto appunto delle cd. accise non armonizzate. L’intento dichiarato è proprio quello di risolvere per tutti gli Stati membri possibili difformità di applicazione, dubbi interpretativi e difficoltà di applicazione. Il novellato art. 4 riguarda indistintamente tutti i prodotti sottoposti al regime delle accise e ha quindi portata generale ed effettiva per ciascun settore. L’art. 4, c. 1, primo periodo del TUA, così dispone: “In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione Finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è...

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