Il “Decreto Liquidità” concede la possibilità di sospendere i versamenti, tributari e contributivi, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in possesso di determinati requisiti. Occorre precisare fin da ora che questa disposizione si affianca alla sospensione già introdotta dall’art. 61, cc. 1 e 2 D.L. 18/2020 (comparto turistico ricettivo, società sportive o culturali, intrattenimento, assistenza, ecc.) la quale continua quindi a operare anche per le scadenze che si verificano entro il 30.04. La nuova disposizione prevede, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, la sospensione dei versamenti, in scadenza nei mesi sopra richiamati, relativi a:
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- Iva;
- contributi previdenziali, assistenziali (comprese le quote a carico lavoratori) e premi Inail.
Condizioni - La sospensione dei versamenti opera purché siano anche rispettate le seguenti condizioni:
- nel mese di aprile 2020 si sia rilevata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- nel mese di maggio 2020 si sia rilevata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del...