È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Salute 30.09.2021 con il quale vengono stabilite le modalità di gestione e funzionamento.
Tra le principali finalità del D.M. 30.09.2021, spicca quella di consentire la tracciabilità dei capi detenuti e presenti sul territorio nazionale attraverso l’istituzione una banca dati basata sull’identificazione e la registrazione degli equini (sistema I&R). Grazie all’identificazione univoca diviene possibile un’azione più efficace di prevenzione e controllo delle malattie, contribuendo sia alla tutela della salute pubblica, sia alla salvaguardia del patrimonio zootecnico.
Il sistema I&R degli equini comprende l'applicazione di un mezzo di identificazione che permetta i seguenti passaggi:
stabilire un nesso univoco tra il documento unico di identificazione e l'equino per il quale è stato rilasciato;
attribuzione all'equino del codice unico;
emissione di un documento unico di identificazione a vita;
registrazione nella Banca Dati Nazionale informatizzata dei dati previsti dal sistema informativo stesso.
L’identificazione degli equini, di conseguenza, avvenire entro i termini seguenti:
entro 12 mesi dalla nascita se si tratta di equini registrati;
entro 6 mesi dalla nascita se si tratta di equini non registrati.
In ogni caso, l’identificazione deve essere effettuata prima che l’animale lasci lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a 30 giorni, salve le deroghe previste dall’art. 21, c. 1, lett. a), b) e c), del Reg. UE 2021/963.
Per gli equini destinati a...