Per il credito Iva relativo al 2023 e i crediti Iva maturati nei primi trimestri del 2024 restano validi i livelli di affidabilità fiscale già noti e il limite di 50.000 euro per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità.
Con l’art. 14 D.Lgs. 1/2024 (“decreto Adempimenti”) è stato previsto l’innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità. In particolare, ai soggetti che soddisfano i diversi livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (“Isa”) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità è “elevato” a:
70.000 euro annui (in luogo di 50.000 euro) in presenza di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva. Conseguentemente, l’esonero riguarda anche l’apposizione del visto o la prestazione di garanzia per i rimborsi Iva non superiori a 70.000 euro annui;
50.000 euro annui (in luogo di 20.000 euro) in caso di compensazione “orizzontale” di crediti relativi alle imposte dirette e all'Irap. Si ricorda che, in generale, l'obbligo di apposizione del visto di conformità è previsto anche per l’utilizzo in compensazione, mediante Mod. F24, di crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti da imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte e imposte sostitutive delle imposte sui redditi. In alternativa, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis c.c. possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali...