I contribuenti in possesso dei nuovi requisiti (2019) per l'ingresso nel regime forfetario possono accedervi senza attendere il decorso del triennio. Il regime è naturale, ma all'ingresso il contribuente, tra le altre cause ostative, non deve detenere quote di controllo in società a responsabilità limitata.
Queste le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, sul tema delle modifiche introdotte al regime forfetario, di cui alla legge 190/2014, come modificata dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) nell'ambito del VideoForum 2019 organizzato dal quotidiano ItaliaOggi.
L'Agenzia ha confermato che, in caso di sforamento delle precedenti soglie al 31.12.2018, il contribuente resta nel regime forfetario se, nel medesimo periodo (2018), realizza ricavi inferiori alla soglia unica di 65.000 euro. L'art. 1, c. 9 legge 145/2018 è intervenuto sull'art. 1, c. 54 legge 190/2014, elevando le soglie dei ricavi e compensi a 65.000 euro ragguagliati all'anno.
I soggetti che nell'anno 2018 erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti previsti all'epoca ai fini dell'accesso al regime, possono ora applicare il regime forfetario stante il fatto che il regime è naturale, addirittura senza effettuare alcuna comunicazione preventiva o successiva, con l'ulteriore conseguenza che non è necessaria alcuna opzione.
Resta da valutare la condizione ostativa della...