L’abbassamento dei limiti previsti dall’art. 2477 C.C per la nomina dell’organo di controllo disciplinato dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, rischia di trasformare l’accettazione dell’incarico del revisore in una vera e propria mission impossible, soprattutto in quelle situazioni - numericamente rilevanti - in cui il soggetto da revisionare è, formalmente e anche sostanzialmente, una microimpresa. E tali non possono che essere considerate moltissime delle società a responsabilità limitata che nei due esercizi precedenti all’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, avranno superato almeno uno dei seguenti nuovi limiti: 2 milioni di euro del totale attivo dello stato patrimoniale; 2 milioni di euro dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 10 dipendenti occupati in media durante ciascun esercizio.
Alla luce dell’attuale assetto della revisione legale dei conti, per moltissime di queste piccole realtà non sarà tecnicamente possibile procedere ai controlli e alle verifiche obbligatorie ai sensi dei principi di revisione oggi esistenti. Ciò comporterà, sempre in applicazione dei suddetti principi di revisione, l’impossibilità per molti revisori di accettare l’incarico offerto.
Senza voler entrare troppo nel dettaglio e trascurando quelli che potrebbero essere i problemi che il futuro revisore o sindaco unico, si troverebbe ad affrontare sulla...