Corre voce che le restrizioni all'applicazione del regime forfetario introdotte dal comma 692 della L. 160/2019 slitteranno al 2021, ma non è così. Chi sostiene tale interpretazione invoca lo statuto del contribuente (art. 3 L. 212/2000) secondo cui, per i tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Inoltre, le norme tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dall'entrata in vigore.
Sulla base di tali disposizioni è difficile sostenere che le nuove modifiche che rendono inapplicabile il regime forfetario per un certo numero di contribuenti siano inefficaci per l'anno 2020. Le limitazioni al regime forfetario letteralmente non sono modifiche ai tributi periodici, ancorché lo siano le eventuali conseguenze, poiché i soggetti non più forfetari dovrebbero osservare gli adempimenti Iva (tributo periodico) da subito e cioè dal 1.01.2020.
Semmai è possibile sostenere che i fuoriusciti dal regime forfetario abbiano 60 giorni di tempo dal 1.01.2020, ossia fino al 29.02, per organizzarsi al fine di emettere la fattura elettronica, che è un nuovo adempimento, e per questo il citato art. 3 dello statuto del contribuente prevede una salvaguardia di 2 mesi. Ma un rinvio di un anno...