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Imposte e tasse 27 Aprile 2023

Nuovi obblighi SOA nel Decreto Cessioni

Nella conversione in legge del cosiddetto “Decreto Cessioni” arrivano i primi chiarimenti sul criterio di calcolo dell’importo di 516.000 euro per i nuovi obblighi di certificazione SOA.

Dal 1.01.2023 i contratti di appalto e subappalto con importo superiore a 516.000 euro afferenti a interventi finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico, ai sensi degli artt. 119 e 121, c. 2 D.L. 34/2020, possono accedere ai rispettivi benefici fiscali soltanto se l’impresa esecutrice è in possesso di un’attestazione SOA. Si tratta della qualificazione prevista dall’art. 84 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che individua il funzionamento degli organismi di attestazione. Il nuovo obbligo, introdotto in via straordinaria per i lavori sopra indicati dal D.L. 21/2022 (art. 10-bis), prevede tuttavia un regime transitorio. Per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020, di importo superiore alla soglia sopra menzionata, sottoscritti dal 21.05.2022 e relativi a lavori terminati entro il 31.12.2022, le imprese esecutrici non sono tenute a dimostrare alcun requisito. Tuttavia, per i contratti indicati in precedenza, qualora i lavori non siano terminati al 31.12.2022, le imprese esecutrici devono dimostrare dal 1.01.2023 il possesso della certificazione SOA oppure, alternativamente, possono dimostrare l’avvenuta sottoscrizione, entro il 31.12.2022, di un contratto con un organismo di attestazione finalizzato al rilascio della suddetta certificazione. Il regime transitorio cessa il 30.06.2023 e, pertanto, dal 1.07.2023, non ci saranno più deroghe e...

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