Con l'approvazione della legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019), che ha previsto la riorganizzazione della tassazione comunale sugli immobili, abolendo l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, c. 639 L. 147/2013, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), l'Imu è stata riscritta dai commi da 739 a 783 L. 160/2019, mentre la tassa sui servizi indivisibili (Tasi) è stata abrogata e accorpata all'Imu. L'art. 1, c. 777 L. 160/2019 ha concesso ai Comuni un nuovo potere regolamentare in materia di Imu.
In particolare, i Comuni possono, con proprio regolamento:
- ritenere correttamente eseguiti i versamenti effettuati da un unico contitolare dell'immobile, anche in presenza di altri contitolari;
- stabilire, nell'ipotesi di situazioni particolari, il differimento dei termini di versamento previsti dalla norma;
- prevedere, per le aree successivamente divenute inedificabili, il diritto al rimborso dell'imposta già pagata, stabilendone i termini, i limiti temporali e le condizioni;
- determinare, con modalità periodica e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di porre un limite al potere di accertamento del singolo Comune, se l'imposta è stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso;
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