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Gestione d'impresa 09 Febbraio 2022

Nuovi requisiti oggettivi per i piccoli produttori di vino

La nuova formulazione dell’art. 37 del TUA, in materia di “disposizioni particolari per il vino”.

Il D.Lgs. 5.11.2021, n. 180, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29.11.2021, in recepimento alla Direttiva dell’Unione Europea n. 2020/262, in materia di accise, ha riformulato l’art. 37 del TUA, in materia di vino. La novella di novembre, come già detto più volte, denominata “rifusione” dallo stesso Legislatore, ha appunto riformulato alcune disposizioni interne contenute nel Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995), adattato vecchi istituti e introdotto nuove figure professionali, nel settore delle accise, con particolare attenzione alla circolazione dei prodotti sottoposti al regime e alla sempre più profonda integrazione e allineamento con il regime del Codice Doganale Europeo (Regolamento n. 952/2013). L’intento del Legislatore europeo è infatti quello di proseguire il percorso di armonizzazione nel settore, come noto, oggetto di interessi economici assai rilevanti, in quanto relativi a settori nevralgici: essi sono l’energia elettrica, il gas, gli oli minerali ed i prodotti energetici e petroliferi, nonché in ultimo le bevande alcoliche. L’intento dichiarato è proprio quello di risolvere in maniera uniforme in tutti gli Stati membri possibili difformità di applicazione, dubbi interpretativi e difficoltà di applicazione. In seno a tale novella, l’art. 37 del TUA è stato oggetto di una riformulazione abbastanza delicata, che tuttavia merita un...

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