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Imposte e tasse 07 Luglio 2023

Nuovo calendario dei versamenti rateali Isa e forfetari

Dopo la proroga dal 30.06 al 20.07.2023 disposta dalla legge di conversione (L. 3.07.2023, n. 87) del decreto Enti pubblici.

Proroga versamenti - Il decreto Enti pubblici (art. 4, cc. 3-sexies e 3-septies D.L. 51/2023), dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione (L. 3.07.2023, n. 87, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5.07.2023, n. 55) stabilisce che i contribuenti Isa, tenuti a versare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi entro il 30.06.2023, possono farlo entro il 20.07.2023 senza alcuna maggiorazione (31.07 con lo 0,40%). Di conseguenza, è cambiata anche la tabella di marcia delle dilazioni. Platea - Il differimento vale non soltanto per i contribuenti che adottano gli Isa o che presentano cause di esclusione, compresi i minimi (art. 27, c. 1 D.L. 98/2011) e i forfetari, ma anche per chi ha i requisiti elencati al c. 3-sexies e partecipa a società, associazioni e imprese. Maggiorazione 0,40% - La maggiorazione da applicare all’intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20.07.2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31.07.2023. Calendario: le faq - Le nuove faq dell'Agenzia delle Entrate hanno precisato le singole scadenze suddivise in 2 schemi, uno per i titolari di partita Iva, l’altro per i non titolari (numero di rata, giorni e mesi del 2023 entro i quali effettuare i pagamenti, e in corrispondenza, gli interessi: vedere la tabella tratta da FiscoOggi.it). Titolari di partita Iva - senza maggiorazione: 1^ rata 20.07...

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