Nuovo Codice dei contratti: i chiarimenti sull’imposta di bollo
A seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, sono previste precise modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo.
Con l’emanazione del nuovo Codice degli appalti pubblici (ossia il D.Lgs. 36/2023, in aderenza, tra l’altro, alle direttive UE 2014/24 e 2014/23) previste specifiche novità in materia di assolvimento dell’imposta di bollo. Con l’art. 18, c. 10 D.Lgs. 36/2023, infatti, il legislatore ha disposto che l’imposta di bollo sui contratti di appalto è assolta dall’appaltatore “una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”. In particolare, con la tabella di cui all’allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto ad assolvere.
Con la recente pubblicazione della circolare n. 22/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle modalità determinazione dell’imposta di bollo, focalizzando l’attenzione sulle modalità di calcolo e versamento del tributo, nonché sulla decorrenza delle nuove disposizioni.
L’art. 1, c. 1 dell’allegato I.4 al Codice stabilisce che il “valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare .. è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato”.
Tale tabella individua un sistema a scaglioni che permette il calcolo dell’imposta in “proporzione” al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo. In...