A decorrere dal 3.07.2023 per pagare la sanzione relativa a un ritardato versamento di una ritenuta d’acconto occorre indicare il codice tributo specifico, differente a seconda della tipologia di reddito a cui si riferisce.
A decorrere dal 3.07.2023 è soppresso il codice tributo 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta. Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento, di cui all’art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, riferite ad alcune ritenute e trattenute indicate nel “Modello 770”, con la risoluzione del 28.04.2023, n. 18/E sono stati istituiti i codici tributo indicati di seguito con le relative modalità di compilazione degli altri campi del modello F24. I nuovi codici sono:
8947, Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (sezione Erario);
8948, Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi (sezione Erario);
8949, Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di capitale (sezione Erario);
8950, Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (sezione Regioni);
8951, Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - redditi diversi (sezione Regioni);
8952, Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (sezione Imu e altri tributi locali).
I codici tributo...