Bonus alternativi a seconda che il contribuente abbia beneficiato o meno del fondo perduto automatico.
Condividi:
Il provvedimento n. 175776/2021 dell’Agenzia delle Entrate ha fissato al 2.09.2021 il termine di invio delle domande per richiedere il contributo alternativo (o integrativo) disciplinato dall’art. 1, cc. 5 e seg., del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021).
Oltre al possesso dei requisiti, il contribuente deve indicare l’elenco dettagliato degli aiuti ricevuti nell’ambito dell’emergenza Covid-19 ai fini del rispetto delle regole del Temporary framework.
Una volta compiuta tale verifica con esito positivo, la norma contempla 2 fattispecie:
soggetti che hanno beneficiato del contributo automatico di cui ai commi da 1 a 3 del Decreto Sostegni-bis: potranno ricevere un ulteriore contributo “integrativo”;
soggetti che non hanno beneficiato del contributo automatico: potranno richiedere la liquidazione di un contributo a fondo perduto “alternativo” (con coefficienti maggiorati in base a ricavi o compensi).
Comunicazione - In calce all’istanza, infine, i contribuenti dovranno indicare se intendono ricevere il contributo, che non potrà superare il valore di € 150.000, mediante accredito sul proprio conto corrente oppure sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Calendario fiscale - La scadenza del 2.09.2021 per l’invio delle istanze rientra in un calendario fitto di impegni (imposte, ritenute, Iva, Intrastat, 730 ed esterometro, ecc.).