L’art. 4, D.L. 73/2021 ha esteso il precedente credito locazioni 2020 anche a 7 mesi del 2021 (fino al 31.07.2021) alle imprese turistico-ricettive e alle agenzie di viaggio e tour operator, mentre ha introdotto un nuovo credito d’imposta per 5 mesi del 2021 in favore di tutti i soggetti con ricavi/compensi 2019 inferiori a 15 milioni di euro.
Le imprese turistico ricettive (e le agenzie viaggio e tour operator) sono i soggetti più favoriti dall’agevolazione del credito d’imposta locazioni, introdotta dall’art. 28 D.L. 34/2020, mediante un’estensione del credito dal mese di marzo 2020 (aprile 2020 per le attività solo stagionali) fino al mese di luglio 2021 senza interruzioni di sorta.
Le condizioni per fruirne sono:
pagamento del canone. Il credito, infatti, spetta soltanto dopo l’avvenuto pagamento;
calo del fatturato del mese x/2020 (oppure 2021) del 50% almeno rispetto al mese x/2019;
verifica del calo non deve essere effettuata per i soggetti costituiti dal1.01.2019 in poi e per i soggetti con domicilio fiscale/sede operativa in un comune in stato di emergenza ancora in essere quando è iniziato lo stato di emergenza da Covid-19.
Il credito spetta a prescindere dal volume di ricavi/compensi 2019 e nella misura ordinaria del 60% del canone di locazione, leasing o concessione, o del 30% del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda; infine, nella misura straordinaria del 50% del canone per l’affitto d’azienda delle imprese turistico ricettive (stagionali e non).
Introdotto anche un nuovo credito d’imposta locazioni, che spetta a tutti i contribuenti con ricavi sotto i 15 milioni di euro nel 2019 (compresi gli enti non commerciali) nella misura del 60% o 30% come sopra visto. Il periodo...