A cura di Adelaide Rescigno
Il D.L. 99/2021 (Decreto Lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.06.2021, n. 155, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, ha disposto ulteriori interventi in materia di riscossione. Primo tra tutti, il differimento al 31.08.2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito e di accertamento affidati all’Agente della Riscossione.
Sono pertanto sospesi i pagamenti in scadenza dal 8.03.2020 al 31.08.2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30.09.2021. Come noto (circolare 5/2020 dell'Agenzia delle Entrate) la sospensione riguarda anche i pagamenti rateizzati a norma dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. L’art. 19, c. 3 D.P.R. 602/1973 prevede che il contribuente che non paga, nell’ambito del piano di rateizzo, 5 rate anche non consecutive, decade dal beneficio della dilazione ad eccezione delle domande presentate dal 30.11.2020 e fino al 31.12.2021: in questo caso, infatti, la perdita del beneficio si ha con il mancato versamento di 10 rate anche non consecutive (art. 13-decies, c. 3 D.L. 137/2020 - Decreto Ristori).
Coordinando le 2 disposizioni normative appena richiamate, si deduce che il contribuente in regola con un piano di dilazione al 8.03.2020 subirebbe la...