Economia 04 Novembre 2021

Nuova soglia alla circolazione del contante

Dal 1.01.2022 il limite si abbasserà a € 1.000 con la conseguente modifica delle sanzioni. Istruzioni per i professionisti.

La nuova soglia dei pagamenti è stata introdotta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 157/2019. Tale limite viene applicato per qualsiasi tipo di pagamento, ossia qualsiasi passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche. L’art. 1, c. 2, lett. m) D. Lgs. 231/2007 ha previsto un arco temporale certo di 7 giorni entro il quale un’operazione di pagamento può ritenersi unica. Spetta in ogni caso ai soggetti destinatari degli obblighi dell’antiriciclaggio l’onere di individuare eventuali elementi unici a ricondurre l’operazione ad un intento elusivo. L’obbiettivo è senza dubbio quello di ridurre l'evasione, soprattutto nel comparto Iva. Tuttavia, nulla cambia per quanto riguarda prelievi e versamenti in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra soggetti diversi ma di movimenti che interessano una sola persona.
Ricordiamo che il divieto di trasferimento di denaro in contanti ad altro soggetto, oltre i limiti stabiliti, si riferisce anche ai titoli al portatore in euro o in valuta estera, comprese le donazioni o le erogazioni a favore di parenti.
Il limite alla circolazione del contante è rafforzato dall’art. 1, cc. 679 e 680, della legge di Bilancio 2020, secondo cui dal 1.01.2022 tutte le detrazioni da riportare nel 730 devono essere supportate da un pagamento effettuato con strumenti tracciabili come definiti dall’art. 23, D.Lgs. 241/1997. La novità non si estende all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Nella recente circolare 7/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema. Il contribuente può dimostrare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, operata dal soggetto che percepisce le somme. Pertanto, non saranno necessari ulteriori documenti se il percettore delle somme (che emette il documento) riporterà la specifica riguardante la modalità di pagamento. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione, ricevuta della carta di debito o di credito, copia di bollettino postale, Mav, dei pagamenti con Pago PA o estratto conto.
Secondo l’Agenzia l’estratto conto costituisce una prova opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove. Per il diritto alla detrazione, a parere dell’Agenzia, l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che “attiene ai rapporti interni fra le parti”.

La nuova soglia di pagamenti in contanti deve essere rispettata non solo da chi paga ma anche da chi riceve il denaro: entrambi possono essere assoggettati a sanzioni al superamento del limite di 999,99 euro; la sanzione si applica sia a chi trasgredisce la regola sull’uso dei contanti, sia a chi non comunica l’irregolarità essendo tenuto a farlo. I trasgressori possono beneficiare dell’oblazione prevista dall’art. 16, L. 689/1981, anche se con modalità differenti. I professionisti, infatti, se nell’esercizio delle loro funzioni riscontrano l’effettuazione di operazioni con trasferimento di denaro contante oltre la soglia, saranno obbligati a effettuare apposita comunicazione al MEF, entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.