Il settore analisi del rischio e ricerche per la “tax compliance” dell'Agenzia delle Entrate, con la direttiva interna n. 84/2019, dà attuazione alle disposizioni introdotte con i commi 634 e seguenti della L. 190/2014.
Si ricorda, innanzitutto, che le norme appena richiamate hanno disposto l'invio di comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti, soggetti passivi Iva, per i quali sia stata riscontrata, nel primo e nel secondo trimestre del 2019, l'omessa presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, sebbene in presenza di fatture elettroniche emesse ed esterometro inviato.
L'Agenzia delle Entrate, alla fine dello scorso mese di ottobre, ha pubblicato un provvedimento (n. 736758) per definire le modalità con le quali i soggetti passivi dovevano essere informati in ordine alle anomalie derivanti dal confronto tra i dati contenuti nelle liquidazioni periodiche rispetto a quelle presenti nei documenti digitali trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e nelle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere riferite ai medesimi periodi; in particolare, si tratta dei casi in cui, a fronte di emissione di fatture elettroniche o di presentazione dell'esterometro, non risultano pervenute all'Amministrazione Finanziaria le comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche.
La novità è che l'Agenzia delle Entrate, ai fini sperimentali e di miglioramento dei rapporti con i contribuenti, ha elaborato due distinte tipologie di lettere di compliance: una “tradizionale”, con la quale si riscontrano le anomalie rilevate e le modalità di correzione, sottolineando il possibile avvio di una specifica attività di controllo; e una innovativa (definita “Fiscoamico”), che evidenzia anomalie e modalità di correzione, ma si differenzia dalla precedente per un linguaggio più semplice e una diversa grafica e impostazione complessiva, pensata per incentivare la “tax morale” del contribuente, sottolineando l'importanza del rispetto degli obblighi tributari per il benessere della comunità.
Per ottenere una sufficiente rappresentatività dei risultati, sono stati individuati in modalità random i destinatari dell'una e dell'altra tipologia di comunicazione, fermo restando che ogni contribuente, per i due trimestri, riceverà la medesima tipologia di comunicazione.
La comunicazione sarà inviata con posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 16, cc. 6 e 7 D.L. 185/2008 e dell'art. 5, c. 1 D.L. 179/2012, ma sarà anche consultabile dal contribuente all'interno del noto portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nella lettera saranno indicati i motivi delle anomalie riscontrate e la modalità per eseguire la correzione di errori e/o omissioni dichiarative mediante l'istituto del ravvedimento operoso, nonché le modalità per interagire con l'Agenzia delle Entrate al fine di fornire chiarimenti e presentare la documentazione giustificativa della propria posizione, in formato elettronico e tramite il servizio telematico, attivo all'interno del canale CIVIS.
Per la gestione automatizzata di tutte le fasi del processo di assistenza si dovrà utilizzare l'applicativo “SPACE” che contiene i dati relativi alle lettere inviate in precedenza e che consente di gestire e tracciare le fasi del processo, a partire dal primo contatto tra il contribuente e l'ente.
Nel caso di fondatezza del rilievo, l'operatore dell'Agenzia annoterà l'esito positivo mentre il contribuente, in caso di omessa presentazione della comunicazione della liquidazione periodica, potrà procedere con la regolarizzazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, sia prima dell'invio della dichiarazione annuale, sia direttamente nella dichiarazione annuale Iva con l'inserimento, in tale ultimo caso, dei dati corretti nel quadro “VH” e con versamento contestuale delle sanzioni, di cui all'art. 11, c. 2-ter D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotte per effetto del ravvedimento.
