Nuovo OIC 5: come si valutano le attività in liquidazione
La versione aggiornata, obbligatoria per gli esercizi che iniziano dal 1.01.2027, abbandona l’impostazione prognostica: le attività si valutano al minore tra il valore netto contabile iniziale e quello di realizzazione.
Con la pubblicazione della nuova versione dell’OIC 5 “Bilanci di liquidazione” (luglio 2026), l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ridisegna in modo organico i criteri di valutazione da adottare nei bilanci redatti dai liquidatori ai sensi dell’art. 2490 c.c. Il principio, applicabile obbligatoriamente ai bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1.01.2027 (con facoltà di applicazione anticipata già dal 2026, par. 115), abbandona l’impostazione “prognostica” della precedente versione per configurare il bilancio di liquidazione come strumento di rendicontazione dell’andamento della procedura.Il presupposto teorico è netto: con lo scioglimento della società, la prospettiva della continuità aziendale lascia il posto a quella dell’estinzione. I beni non sono più fattori della produzione, ma un insieme di elementi patrimoniali destinati a essere realizzati nel minor tempo possibile. Da qui discende, per le società senza attività in continuazione, la regola generale di valutazione delle attività al minore tra il valore netto contabile all’avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione (par. 41, 45, 49, 55), quest’ultimo definito come la stima del prezzo di vendita al netto dei costi diretti di dismissione, che può differire dal valore di mercato quando la logica di un incasso rapido induce a cedere a condizioni meno favorevoli (par. 8).Le attività materiali e immateriali (così ridenominate rispetto agli schemi...