La legge di conversione del D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto Rilancio), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180/2020, ha recepito, tra le varie modifiche, anche l'introduzione dell'art. 51-bis (su iniziativa della V Commissione Bilancio della Camera), che modifica l'art. 379, c. 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019). In questo modo, le Srl e le società cooperative, in presenza dei requisiti che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale, avranno tempo fino al 30.04.2022 (e al 30.06.2022 per le società che potranno beneficiare del maggior termine di massimo 180 giorni previsto dall'art. 2364 C.C.) per adempiere agli obblighi. Il biennio di osservazione dei bilanci da cui rilevare l'entità dei parametri dimensionali che, se superati, fanno sorgere l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, sarà di conseguenza costituito dagli esercizi 2020 e 2021.
È purtroppo ragionevole prevedere che le conseguenze negative della crisi economica causata dalla pandemia incideranno pesantemente sulle aziende, con la chiusura di alcune e il ridimensionamento di tante altre. Molte società che, a legislazione pre-vigente, erano obbligate alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, ad aprile 2022 non lo saranno più, per la riduzione dei valori dei parametri rilevanti. Il differimento dell'obbligo in discorso...