Le misure d'urgenza dettate per l’emergenza epidemiologica hanno comportato un rinvio al 30.06.2020, rispetto all'originaria scadenza del 1.04.2020.
L’attuale panorama di legislazione straordinaria per la crisi epidemiologica in atto ha previsto un generale slittamento di termini amministrativi, fiscali e giudiziali che impongono agli operatori dei vari settori un raccordo con le singole materie. Il D.L. 17.03.2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) ha previsto, all’art. 62, c. 1, che “sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”, disponendo quindi un generale rinvio degli adempimenti tributari puramente formali.
Tale sospensione ha quindi avuto effetto anche sulla recente introduzione del nuovo obbligo di denuncia degli esercizi di deposito minore e distributore minore (art. 25, c. 1, lett. a) e c), D. Lgs. n. 504/1995), che avrebbe avuto termine finale per la denuncia il 1.04.2020. Infatti, Il D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con L. 19.12.2019, n. 157, aveva introdotto all'art. 5, una modifica all’art. 25, D. Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), abbassando il limite per l’obbligo di denuncia dei depositi ad uso privato, agricolo ed industriale (art. 25, c. 2, lett. a), TUA) da 25 metri cubi a 10 metri cubi, e per i distributori collegati a un serbatoio (art. 25, c. 2, lett. c), TUA) ad uso privato, agricolo o industriale, da 10 metri cubi a 5 metri cubi (si veda...