Nuovo TUIR e detrazioni edilizie: guida per cooperative di abitazione
Con il D.Lgs. 117/2026 le detrazioni edilizie confluiscono nei nuovi artt. 17, 371 e 372. Ecco come il riordino normativo si applica alle cooperative edilizie di abitazione, a proprietà indivisa e divisa, e alle assegnazioni ai soci.
Nuovo quadro normativo del D.Lgs. 117/2026 - Il D.Lgs. 117/2026 ha introdotto il Nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), riordinando in un unico testo organico le norme sulle detrazioni edilizie precedentemente sparse tra il vecchio D.P.R. 917/1986, il D.L. 63/2013 e la L. 296/2006. Dati i nuovi riferimenti in vigore per la modulistica dal 1.01.2027 (art. 17 per le ristrutturazioni, art. 371 per il Sismabonus e art. 372 per l’Ecobonus), occorre chiarire a quale tipologia di cooperativa si applicano le detrazioni fiscali, i bonus e come cambia l’operatività per la cooperativa e i suoi soci.Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus nel riordino - La riforma accorpa le principali agevolazioni edilizie applicabili al patrimonio abitativo delle cooperative: l’art. 17 disciplina gli interventi di recupero e ristrutturazione degli alloggi; l’art. 372 riorganizza le misure di riqualificazione energetica (Ecobonus) per involucro, infissi e impianti dei fabbricati; l’art. 371 raccoglie la prevenzione e messa in sicurezza sismica (Sismabonus). Per tutte le tipologie è confermata la ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo a favore dei soci.Quali cooperative rientrano nel riordino delle detrazioni edilizie - Tra le diverse forme cooperatrici (sociali, di produzione e lavoro, agricole), il riordino dei bonus edilizi Irpef riguarda direttamente le cooperative edilizie di abitazione, sia nella forma a proprietà indivisa sia a proprietà...