Nuovo Tuir: le cooperative passano ai regimi speciali di sistema
Con il nuovo Tuir il Fisco riconosce la specificità delle cooperative. Il nostro ordinamento si allinea a un orientamento europeo che considera la cooperazione il fulcro dell’economia sociale di mercato.
Ricollocazione sistematica nell'Ires e clausola di mutualità - Il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) segna una svolta metodologica nell'inquadramento tributario degli enti cooperativi. Non risponde a una logica di mero favore fiscale la transizione verso i "regimi speciali", bensì al definitivo recepimento del principio di mutualità costituzionalmente protetto (art. 45 Cost.). Nel nuovo assetto normativo, la soggettività passiva ai fini Ires delle società cooperative a mutualità prevalente viene ridisegnata isolando la componente di profitto commerciale da quella derivante dallo scambio mutualistico con i soci. Tale distinzione si traduce in un regime di determinazione del reddito imponibile che valorizza la funzione sociale dell'ente, escludendo dalla base imponibile le quote di utile destinate a riserva indivisibile, a condizione che sia garantito il rispetto dei requisiti civilistici di cui all'art. 2512 e ss. c.c.Regime di esenzione degli utili e la disciplina dei ristorni - Il fulcro operativo del nuovo regime speciale risiede nel trattamento fiscale delle eccedenze gestionali. Il nuovo Tuir stabilisce una netta linea di demarcazione tra la remunerazione del capitale e il vantaggio mutualistico:- gli utili netti annuali. Se destinati a riserva legale e a riserve indivisibili, beneficiano di una parziale esclusione alla formazione del reddito imponibile Ires. Questa detassazione è differenziata in base alla tipologia di cooperativa (es....