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Altre imposte indirette e altri tributi 15 Settembre 2026

Obbligazioni tokenizzate: il registro non è banca di 1° livello

Sugli interessi delle obbligazioni tokenizzate resta il regime ordinario, anche per i non residenti: la risposta all’interpello n. 170/2026 esclude che il Responsabile del registro digitale possa essere equiparato alla banca di primo livello.

Con la risposta all’interpello 10.09.2026, n. 170, l’Agenzia delle Entrate ha risolto un problema pratico nato con le obbligazioni digitali. Il decreto Fintech (D.L. 25/2023, conv. L. 52/2023) ha introdotto la possibilità di emettere e far circolare titoli finanziari, comprese le obbligazioni (ex D.Lgs. 239/1996), tramite un registro digitale basato su blockchain (la “tokenizzazione”), in attuazione del regolamento UE 2022/858 sul regime pilota DLT. Nel caso esaminato, l’istante gestiva uno di questi registri come “Responsabile”, teneva traccia dei titolari e registrava i trasferimenti dei titoli tokenizzati. Nello stesso gruppo operava anche una società fiduciaria, che pagava gli interessi e decideva se applicare l’imposta sostitutiva del D.Lgs. 239/1996, in base alle informazioni sulla residenza che riceveva dall’istante. Nel sistema tradizionale tutte queste funzioni (custodia dei titoli, pagamento interessi, applicazione dell’imposta, autocertificazioni dei non residenti e comunicazione dei dati al Sistema di interscambio dati) sono di un solo soggetto, ovvero la “banca di 1° livello”. Viceversa, nel modello tokenizzato, queste stesse funzioni sono divise tra 2 soggetti distinti, ovvero il Responsabile del registro e la società fiduciaria. Da qui la domanda: il Responsabile del registro può essere considerato, ai fini del D.Lgs. 239/1996, l’equivalente di una banca di 1° livello? Se la risposta fosse positiva, l’istante avrebbe potuto...

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