Gli enti del Terzo settore (ETS) sono tenuti a predisporre un registro dei volontari, nel quale inserire anzitutto i volontari “non occasionali”. Il Codice del Terzo settore (D. Lgs 117/2017) prevede l’obbligo per gli ETS che si avvalgono di volontari di assicurarli:
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;
per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.
L’obbligo assicurativo, che in precedenza era limitato dalla L. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) alle sole organizzazioni di volontariato (OdV), con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore viene oggi esteso a tutti gli ETS che si avvalgano dell’azione di volontari.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Secondo il parere di chi scrive, tra i pubblici ufficiali abilitati alla numerazione e bollatura, oltre al notaio, possono farsi rientrare il segretario comunale, il personale delle Camere di Commercio già addetto alla numerazione e bollatura dei libri sociali e il personale degli stessi uffici camerali delegati alla tenuta del Runts.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:
il codice...