Coop e terzo settore 08 Febbraio 2022

Obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli ETS

Il D.M. (MISE e Lavoro) 6.10.2021 dà attuazione a quanto previsto dall’art. 8 del Codice del Terzo settore.

Gli enti del Terzo settore (ETS) sono tenuti a predisporre un registro dei volontari, nel quale inserire anzitutto i volontari “non occasionali”. Il Codice del Terzo settore (D. Lgs 117/2017) prevede l’obbligo per gli ETS che si avvalgono di volontari di assicurarli: contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato; per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa. L’obbligo assicurativo, che in precedenza era limitato dalla L. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) alle sole organizzazioni di volontariato (OdV), con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore viene oggi esteso a tutti gli ETS che si avvalgano dell’azione di volontari. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Secondo il parere di chi scrive, tra i pubblici ufficiali abilitati alla numerazione e bollatura, oltre al notaio, possono farsi rientrare il segretario comunale, il personale delle Camere di Commercio già addetto alla numerazione e bollatura dei libri sociali e il personale degli stessi uffici camerali delegati alla tenuta del Runts. Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario: il codice...

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