I giudici di Piazza Cavour (Cass. Civ., Sez. V, sentenza 22.09.2022, n. 27814) ridimensionano la rigida presa di posizione dell’Amministrazione Finanziaria che, in più occasioni, ha rimarcato il fatto che, nell'imposizione sul valore aggiunto, il diritto di detrarre l'eccedenza d'imposta proveniente dalla precedente annualità sarebbe sottoposta alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, nell'anno in cui l'eccedenza è maturata. Come corollario a tale principio, il Fisco ritiene che la mancanza della dichiarazione annuale comporterebbe, in fatto e diritto, la perdita del diritto di detrarre l'Iva a credito dell'anno precedente, in ciò prescindendo dalle eventuali risultanze delle dichiarazioni periodiche.
La perdita del diritto alla detrazione Iva, secondo l’Agenzia delle Entrate, è categorico!
I principi di diritto affermati in materia presentano invece una differente soluzione: nell’ipotesi in cui sia accertata la sussistenza di un credito Iva, come rilevabile ad esempio dalle dichiarazioni periodiche e come eventualmente riconosciuto dalla stessa Amministrazione Finanziaria, la circostanza di fatto, correlata alla mancata presentazione della dichiarazione annuale, non comporta necessariamente la decadenza dall'esercizio della detrazione, esperibile al più tardi con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è...