Presunzioni del Fisco - Intermediari abilitati nel mirino degli uffici delle Entrate: attraverso le informazioni contenute nell’Anagrafe Tributaria, i verificatori individuano il numero dei dichiarativi trasmessi dall’intermediario abilitato all’Agenzia delle Entrate (modelli Redditi, 730, 770, Comunicazioni Iva, ecc.) e confrontano il dato con le fatture emesse dal professionista. Per gli invii non documentati da fattura, si desume l’incasso da parte del professionista di un compenso parametrato ai valori indicati nella Tabella C del D.M. 140/2012 che regolamenta la determinazione dei parametri in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia.
Possibili strategie difensive - In virtù dei dominanti orientamenti giurisprudenziali (cfr. Corte di Cassazione, ord. 9.09.2021, n. 24255, ord. 6.05.2020, n. 8941) che legittimano il Fisco a rideterminare il reddito professionale in funzione degli incarichi completati e non fatturati, è quindi onere del contribuente-professionista offrire ai verificatori elementi in grado di superare tali presunzioni, attraverso circostanze specifiche e documentali.
Un primo elemento da proporre in sede di contestazione della rettifica riguarda la presunzione di incasso del compenso per attività professionale che, secondo l’Amministrazione Finanziaria, può ragionevolmente considerarsi corrisposto perché la prestazione è ultimata nonostante non sia stata emessa alcuna fattura e alcun accredito figura dagli estratti conto del professionista.
In base a quanto disposto dall’art. 54 del Tuir, la determinazione del reddito di lavoro autonomo deve avvenire esclusivamente sulla base del cosiddetto principio di cassa.
La linea difensiva, in questo caso, potrebbe essere quella di produrre in sede di contradditorio idonea documentazione che regolamenta le clausole contrattuali tra professionista e assistito e individua i compensi attribuiti per ciascun adempimento fiscale, comprese le trasmissioni telematiche dei dichiarativi e delle comunicazioni; ci si riferisce a mandati professionali e lettere d’incarico sottoscritte insieme al clientela che illustrano anche le modalità e le tempistiche di pagamento dei compensi.
Con l’obiettivo di avvalorare l’oggettiva difficoltà a riscuotere il compenso pattuito, il professionista potrà poi dimostrare di non aver assunto un atteggiamento inerte ai ritardi del cliente nel pagamento delle prestazioni, producendo le fatture pro-forma o gli inviti-diffide di pagamento, possibilmente via PEC, inviati all’assistito inadempiente.
Ci sono casi poi in cui il termine di prescrizione triennale relativo al diritto al compenso (che decorre dal giorno in cui è espletato l’incarico) potrebbe essere già decorso alla data di notifica dell’accertamento fiscale. In questo caso il professionista rappresenterà l’impossibilità a fare valere il credito vantato verso l’assistito.
Ulteriore argomentazione tesa a limitare le pretese erariali è certamente quella relativa alle prestazioni di specifiche attività professionali, tra cui la trasmissione telematica dei modelli dichiarativi, svolte in assenza di remunerazione (e di fatturazione), nei confronti di familiari, amici clienti o soci di società assistite per un eventuale ritorno economico indiretto (Cfr. Corte di Cassazione, sent. 28.10.2015, n. 21972).
