La L. 14.06.2019, n. 55 di conversione del D. L. 18.04.2019, n. 32 (cd. Sblocca cantieri), ha modificato l'art. 2477 C.C. in tema di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl. Secondo le nuove disposizioni l’obbligo opera, oltre che per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato (e a quelle che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti), anche quando la Srl, per 2 esercizi consecutivi, supera almeno uno dei seguenti parametri:
totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità.
La cessazione dell'obbligo, invece, è connessa al mancato superamento di queste soglie per almeno 3 esercizi consecutivi. Le soglie erano già state oggetto di modifica ad opera del D.Lgs. 14/2019, recante il Codice della Crisi di Impresa. Il testo ora definitivamente approvato costituisce un buon compromesso tra le soglie previgenti (più elevate) e quelle poi introdotte dal Codice della Crisi (eccessivamente ridotte). Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il termine del 16.12.2019 entro il quale le società dovranno provvedere alla nomina e a uniformare, se necessario, l'atto costitutivo e lo statuto.
Qui il link per l'articolo completo dalla circolare speciale Ratio n. 34 del 20.06.2019.