HomepageTerzo settoreETS ed Enti non commercialiObbligo della revisione legale dei conti degli ETS
ETS ed Enti non commerciali
08 Agosto 2024
Obbligo della revisione legale dei conti degli ETS
L’art. 4, lett. f) L. 104/2024 (G.U. 19.07.2024, n. 168) reca alcune modifiche nell’art. 31, c. 1 del Codice del Terzo settore (CTS), relativo alla nomina del revisore legale dei conti.
L'art. 31 (cc. 1-3) D.Lgs. 117/2017 reca disposizioni sulla revisione legale dei conti per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore.
Il comma 1 dispone che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 30, c. 6 (in materia di funzioni dell'organo di controllo), le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (di cui al capo III del D.Lgs. 39/2010) quando superino, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Ai sensi del comma 2, tuttavia, l’obbligo di nominare l'organo di revisione legale dei conti sulla base delle previsioni di cui al comma 1 viene nuovamente meno se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Le modifiche dettate dalla lettera f) in esame sono dirette a elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:
1.500.000 euro...