Obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle cooperative
Entro il 16.12.2019 anche le cooperative sono chiamate a effettuare i necessari riscontri, al fine di verificare la sussistenza, o meno, dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo.
Anche per le società cooperative, si avvicina a grandi passi il termine per procedere alla nomina dell'organo di controllo, alla luce delle novità normative dapprima introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa e successivamente modificate dal decreto “Sblocca Cantieri”.
Per non perdere la rotta, occorre da subito capire di quali elementi è necessario disporre, per districarsi nelle varie, e talvolta non chiare, possibili situazioni.
Dal punto di vista normativo, non si può prescindere dall'analisi dell'art. 2543 C.C. (organo di controllo nelle società cooperative), che a sua volta rimanda alla disciplina codicistica prevista dall'art. 2477 C.C. (sindaco e revisore legale dei conti nelle Srl). Non va dimenticato nemmeno il contenuto dell'art. 2519 C.C., che rende applicabile alle cooperative, in via generale, la disciplina delle Spa, fatta salva la possibilità, al ricorrere delle condizioni ivi contenute e previa specifica previsione statutaria, di adottare le norme sulla Srl.
Quest'ultimo aspetto risulta di particolare importanza, posto che, proprio in forza del richiamo contenuto nell'art. 2519 recepito nello statuto sociale, alle cooperative di tipo Spa o Srl si applicherà la disciplina dei controlli rispettivamente prevista e ciò sia in relazione alla tipologia di controllo, sia in riferimento alla forma e composizione degli organi incaricati.
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